Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 21
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici)
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 14, L. R. 17/2010
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 116, comma 1, L. R. 26/2012
3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
7 Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
8 Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016