Art. 18
(Misure per favorire la biodiversità)
1. La conservazione della biodiversità si basa sulla gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica.
2. Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilità di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumità pubblica.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Comma 2 sostituito da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014