Art. 17
(Sanzioni)
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalitā per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte il valore del danno provocato. Il valore č calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalitā per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalitā per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico č valutato e risolto per i boschi di proprietā pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprietā privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalitā per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalitā di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2012
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2014
7 Comma 4 bis abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 11/2014
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016