Art. 12
(Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)
1. Il PRFA č lo strumento per l'esecuzione delle attivitā di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica ed č redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attivitā devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA č obbligatorio per la proprietā pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprietā non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA č obbligatorio.
4. Il PRFA č approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalitā e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Comma 6 abrogato da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014