Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 11
 (Pianificazione delle proprietà forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7 Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
8 Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
9 Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
10 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12 Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.