Art. 11
(Pianificazione delle proprietà forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
6. Il PFI è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprietà anche di soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
7. I PGF redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF e delle SF approvati.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
8Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
9Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014