Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 104
 (Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;
h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;
i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);
k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);
m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);
n) l'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);
q) l'articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
r) l'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
t) l'articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996;
v) i commi 1 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
x) il comma 7 dell'articolo 9 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
cc) l'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991);
hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.
(1)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007