Art. 10
(Piano forestale regionale)
1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalitą del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalitą di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversitą e di mantenimento della funzionalitą ecologica.
2. Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il PFR č approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 60, L. R. 22/2007
2 Comma 1 sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 26/2012