Art. 56
(Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la
legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017