Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio e turismo
Art. 1
1.Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dopo le parole <<materiali dell'edilizia,>> sono aggiunte le seguenti: <<ivi compresi quelli elettrici,>> e dopo le parole <<articoli di arredamento,>> sono aggiunte le seguenti: <<gli elettrodomestici,>>.
Art. 2
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<3 bis.Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 80, comma 2.>>.

Art. 4
1.La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente: <<Requisiti morali e condizioni ostative>>.
2.Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande>>.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 29/2005.
Art. 8
1.Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<1 gennaio,>> sono inserite le seguenti: <<6 gennaio,>> e dopo le parole <<15 agosto, >> sono inserite le seguenti: <<1 novembre,>>.
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:

3.Al comma 8 dell'articolo 29 dopo la parola <<adozione.>> sono aggiunte le seguenti: <<Alla deliberazione di cui al comma 6 è attribuita la medesima efficacia esecutiva dell'ordinanza sindacale.>>.
4.Al comma 9 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<l'apertura obbligatoria>> sono aggiunte le seguenti: <<o facoltativa>> e dopo la parola <<prestabiliti>> sono aggiunte le seguenti: <<, con particolare riguardo alle festività e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali>>.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 12
1.Al comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole <<di cui agli articoli 5 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 5, 6 e 7 >>.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 16
 (Disposizioni transitorie)
2.In deroga a quanto prescritto dall'articolo 87, comma 3, della legge regionale 29/2005 ed esclusivamente con riferimento all'anno 2007, il termine ai fini delle deliberazioni di competenza dei Comuni è prorogato al 30 settembre 2007.
3.In attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 13, il Comitato di gestione ivi previsto è integrato nella sua composizione.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 13/2008