1.Al comma 14 dell'articolo 48 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<Centri di coordinamento.>> sono aggiunte le seguenti: <<A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.>>.