<<Art. 35
(Disciplina delle vendite promozionali)
1.Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunitā dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltā dell'esercente.
2.Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l'inizio dei saldi di cui all'articolo 34, comma 1.
3.L'effettuazione delle vendite promozionali va comunicata al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno cinque giorni di anticipo e indicante la loro data di inizio e la loro durata.
4.Č obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e il prezzo finale praticato nel corso della vendita promozionale.>>.