Dopo il
comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari.
3 ter. Si considera prevalente l'attivitā esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all'interno del singolo esercizio, l'esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3. All'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, la prevalenza č accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita e il programma delle eventuali chiusure di cui al comma 3, all'interno del centro commerciale al dettaglio o del complesso commerciale, si applica solo agli esercizi che vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza č accertata dal Comune su dichiarazione dell'operatore commerciale.
3 quater. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente titolo gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari di cui ai commi 3 bis e 3 ter.>>.