Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TITOLO II

CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA

Art. 58

(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

(1)(2)(3)

1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.

2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come modificata dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:

a) al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

b) alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

(4)

2 ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

(5)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1 e delle parole "a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" del comma 2, come sostituiti dall'art. 2, comma 13, L.R. 12/2008. Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto ripristinato nella versione antecedente alla sostituzione ed il comma 2 viene adeguato come da pronunciamento della Corte.

Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017

Comma 2 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017

Art. 59

(Commissioni locali per il paesaggio)

(1)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell'articolo 60, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, la partecipazione alle sedute della commissione di componenti dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, per la partecipazione alle sedute assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, qualora, in ragione dell'interesse pubblico a garantire maggior efficacia nelle valutazioni, i Comuni ritengano di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, può essere riconosciuto e disciplinato, ai sensi del comma 2, un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.

(4)

3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale è istituita. Il parere della Commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato.

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 14, L. R. 12/2008

Parole aggiunte al comma 3 da art. 70, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019

Comma 4 abrogato da art. 70, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019

Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 14/2020

Art. 59 bis

(Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)

(1)

1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996, la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.

2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2013

Art. 60

(Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche)

(4)(10)

1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e del regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.

2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:

a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;

c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004, e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;

d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;

e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;

e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;

f) opere e interventi di carattere sovracomunale;

g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica ai sensi della disciplina regionale.

(11)

4. La delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004. Qualora non sia stata istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni di cui al comma 1.

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei requisiti.

6. Le funzioni sanzionatorie, l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 spettano alla Regione o ai Comuni delegati secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.

7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.

8. Sono confermate le deliberazioni della Giunta regionale adottate sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2020 con le quali sono state delegate le funzioni amministrative in materia di paesaggio.

Note:

Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 15, L. R. 12/2008

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008

Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1, limitatamente alle parole "Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR". Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto adeguato come da pronunciamento della Corte.

Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 4, lettera a), L. R. 17/2010

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera b), L. R. 17/2010

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera c), L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 4 da art. 66, comma 4, lettera d), L. R. 17/2010

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2013

10  Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2020

11  Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 22, L. R. 16/2021

Art. 60 bis

(Direttive, vigilanza e controllo regionale)

(1)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.

2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.

3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004. La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.

Note:

Articolo aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 6/2021