Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 31
(Perequazione urbanistica)
1. Il Comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa e attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati.
2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria è stabilita nel POC e nei PAC, in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.