Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 26
(Requisiti per la pianificazione sovracomunale)
1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti.
2. La funzione della pianificazione sovracomunale è svolta con le modalità degli articoli 27 e 28.
3. Il Comune capoluogo, la Comunità montana e la Città metropolitana possono svolgere singolarmente la funzione della pianificazione sovracomunale.