Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 14

(Piani territoriali infraregionali)

(1)(2)(3)

1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.

2 bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.

(4)

3. I Piani territoriali infraregionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 11/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 11/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 2, L. R. 3/2015

Comma 2 bis aggiunto da art. 101, comma 1, L. R. 6/2021