Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 11

(Contenuti prescrittivi del PTR)

1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d'uso individuati nel PTR costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le modalità, le procedure e i tempi previsti dalla presente legge.

2. L'individuazione delle soglie, oltre le quali le risorse essenziali sono di interesse regionale, si informa ad almeno uno dei seguenti criteri, per il perseguimento delle finalità strategiche del PTR:

a) funzionale, che considera il valore ed il ruolo di preminenza assunto dalla risorsa essenziale;

b) fisico-dimensionale, che considera l'estensione quantitativa della risorsa essenziale;

c) prestazionale, che considera il livello qualitativo di efficienza della risorsa essenziale;

d) regolativo, che considera la normativa comunitaria, statale e regionale, nonché le altre disposizioni regolative e programmatorie regionali, disciplinanti la risorsa essenziale;

e) vocazionale, che considera l'attitudine e le potenzialità di attrazione della risorsa essenziale.

3. L'individuazione delle competenze per le risorse essenziali del paesaggio e degli edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale è determinata considerando il contesto in cui si trova inserita la risorsa, il livello di tutela e il grado della sua valorizzazione, nonché l'attitudine allo svolgimento della sua funzione.