Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
PARTE V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 62
2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
5. La struttura regionale competente è autorizzata ad attuare, in collaborazione con l'ANCI, attività di formazione a favore dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento di un adeguato ciclo di informazione a favore delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 12/2018
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 12/2018
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 63
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 17, L. R. 12/2008
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 12/2008
3 Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 16/2008
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015
Art. 63 bis
3. Lo strumento urbanistico generale contiene:
a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;
f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;
g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;
h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);
i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione;
i bis) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), e comma 2 bis, la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;
i ter) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.
5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.
8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.
9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.
11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.
15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.
17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.
18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.
19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 21, L. R. 22/2009
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte al comma 16 da art. 13, comma 1, L. R. 13/2014
5 Parole aggiunte al comma 18 da art. 13, comma 2, L. R. 13/2014
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 21/2015
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 2, L. R. 21/2015
8 Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 16, comma 3, L. R. 21/2015
9 Parole sostituite al numero 2) della lettera b) del comma 7 da art. 16, comma 4, L. R. 21/2015
10 Parole sostituite al comma 20 da art. 16, comma 5, L. R. 21/2015
11 Comma 21 abrogato da art. 16, comma 6, L. R. 21/2015
12 Parole sostituite al comma 22 da art. 16, comma 7, L. R. 21/2015
13 Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 25, comma 2, L. R. 21/2015
14 Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 25, comma 3, L. R. 21/2015
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 5, lettera a), L. R. 6/2019
16 Parole sostituite al numero 2) della lettera b) del comma 7 da art. 3, comma 5, lettera b), L. R. 6/2019
17 Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 6/2019
18 Parole sostituite al comma 22 da art. 3, comma 5, lettera d), L. R. 6/2019
19 Lettera i bis) del comma 3 aggiunta da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
20 Lettera i ter) del comma 3 aggiunta da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
21 Comma 8 bis aggiunto da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
22 Comma 8 ter aggiunto da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
23 Comma 12 sostituito da art. 104, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
24 Comma 18 bis aggiunto da art. 104, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
25 Parole aggiunte alla lettera i bis) del comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 63 ter
2. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 20 in materia di salvaguardia, nel termine massimo di due anni. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8, può prevedere che sia adottata analoga sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.
3. Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.
4. La salvaguardia non trova applicazione relativamente ai contenuti previsti dall'articolo 63 bis, comma 7, lettera a), numero 2).
5. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 23 in materia di decadenza dei vincoli.
6. Nelle aree assoggettate a PRPC, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo dei relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione delle varianti di cui all'articolo 23 è consentita l'adozione di PRPC, purché tali strumenti prevedano le attrezzature e i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi e dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l'osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 2/2024
Articolo 63 quinquies
1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.
5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:
a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;
b) la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;
8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.
9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 7 da art. 51, comma 1, L. R. 29/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 6/2019
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 6/2019
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 6/2019
8 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 7, lettera f), L. R. 6/2019
9 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 7, lettera g), L. R. 6/2019
10 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 7, lettera h), L. R. 6/2019
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 35, comma 5, lettera a), L. R. 10/2023
12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
13 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
14 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023
15 Parole soppresse al numero 1) della lettera d) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 4), L. R. 10/2023
Art. 63 sexies
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee esistenti all'1 maggio 2019, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E, F e di verde privato e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;
g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;
i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;
k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d);
l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.
1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;
3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.
8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2019
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3 Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6 Comma 1 bis sostituito da art. 5, comma 10, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 10, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 10, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 9 bis aggiunto da art. 5, comma 10, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 10/2023
12 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
14 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
15 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera b), L. R. 10/2023
16 Lettera l bis) del comma 1 aggiunta da art. 35, comma 6, lettera c), L. R. 10/2023
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 6, lettera d), L. R. 10/2023
18 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 33, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 63 septies
1. Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo.
2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.
3. Alle varianti di conformazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 sexies, commi 9 e 9 bis; la variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.
4. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8.
6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera b), con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale sul sito web del Comune.
7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
8. Prima dell'approvazione della variante il Comune raggiunge le intese e acquisisce i pareri di cui all'articolo 63 sexies, comma 4.
10. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilazione degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
11. Nelle more del provvedimento di cui al comma 10 è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.
12. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.
13. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 64
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche;
b) gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica);
c) la legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1 (Disposizioni integrative alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di residenze agricole);
h) il capo I (Modifiche a disposizioni della legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e di tutela del paesaggio) della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;
v) gli articoli da 2 a 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia);
Art. 65
1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 52/1991, nonché agli articoli da 3 a 8 della legge regionale 30/2005 contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 19, L. R. 12/2008