Art. 65
1. Tutti i riferimenti alla
legge regionale 52/1991, nonché agli articoli da 3 a 8 della
legge regionale 30/2005 contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 19, L. R. 12/2008