Art. 57 bis
procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali
1.
Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della
legge regionale 42/1996
ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento č assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.
2.
Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'
articolo 144 del decreto legislativo 42/2004
.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013
2Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
3Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017