Art. 5
(Attribuzioni della Regione)
1. La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.
2. La presente legge stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR, nonché le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l'impiego delle risorse essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici.