Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 40
 (Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC o dal PRGC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 60, L. R. 11/2011
2 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 4, comma 61, L. R. 11/2011
3 Comma 1 bis abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 10/2023