Art. 34
(Informatizzazione degli strumenti urbanistici)
1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, secondo modalitā stabilite ai sensi del presente articolo.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati, formati con le metodologie informatiche di cui al comma 1, sono inseriti nel Sistema territoriale regionale (SITER). L'inserimento dei piani nel SITER costituisce certificazione di conformitā all'originale.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalitā tecniche da assumere nella redazione degli strumenti di pianificazione e negli atti di convalida secondo modelli standardizzati.
3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto regionale contenente le specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di attuazione di cui al comma 3, per finalitā di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC i dati e le informazioni relative ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis, sono trasmessi all'Amministrazione regionale in formato digitale e caricati sulla piattaforma informatica dedicata. La data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati č stabilita con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalitā di invio e i formati da utilizzare.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 12/2018