Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Capo I
 Pianificazione territoriale regionale
Art. 10
1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento.
2. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. La Giunta regionale valuta il parere del Consiglio delle autonomie locali ed elabora il progetto definitivo di PTR.
4. Il progetto definitivo di PTR è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta ed è adottato, eventualmente modificato sulla base del parere consiliare, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Decorso infruttuosamente il termine si prescinde dal parere.
6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 5, il PTR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I contenuti prescrittivi derivanti da norme statali e comunitarie successive alla data di approvazione del PTR sono recepiti nel PTR entro centoventi giorni con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Il presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.
Art. 11
1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d'uso individuati nel PTR costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le modalità, le procedure e i tempi previsti dalla presente legge.
3. L'individuazione delle competenze per le risorse essenziali del paesaggio e degli edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale è determinata considerando il contesto in cui si trova inserita la risorsa, il livello di tutela e il grado della sua valorizzazione, nonché l'attitudine allo svolgimento della sua funzione.
Note:
1 Il presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.