1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamitą naturale che, per gravitą ed estensione, comporti la necessitą di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell'assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all'
articolo 16, comma 2, della legge regionale 16/2009, anche in conformitą alle previsioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).
1 Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024