Art. 6
(Intese con lo Stato)
1. La Regione promuove il raggiungimento delle intese obbligatorie con gli organi statali competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.
1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.
Note:
1 Il comma 2 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.
2 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2013
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2023
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2023