Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 15/03/2007

Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.
Art. 1
1. Alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), come modificata dall'articolo 7, comma 133, della legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<di livello statale, regionale e locale>> sono soppresse;
b) il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso;
f) al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<il Presidente della Fondazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione>>;
g) al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole <<forme di fruizione turistica compatibili>> sono aggiunte le seguenti: <<con la valenza culturale dei siti>>;
h)
il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).>>;

i) al comma 7 dell'articolo 6 le parole <<valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera e), fanno carico:
a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera c), all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5148 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Conferimenti a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileia>>;
b) relativamente al sostegno delle attività della Fondazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera c), all'unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5149 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Interventi a sostegno delle attività della Fondazione Aquileia>>.