Art. 9
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 13 e 14 e dagli articoli da 3 a 8 e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 13 e 14, e dagli articoli da 3 a 8 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1.