Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)
Art. 4
 (Salute e politiche sociali)
1. Al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonché le relative modalità di finanziamento di edilizia sanitaria, l'attività e i processi di realizzazione, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile del Servizio sanitario regionale sono gestiti con modalità uniformi e centralizzate in raccordo con la programmazione del Servizio sanitario regionale e dei suoi enti.
11. Sono ulteriormente incrementati i processi di centralizzazione della gestione delle attività tecnico-amministrative e di supporto del Servizio sanitario regionale, così come definiti dall'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), istitutivo del Centro servizi condivisi e relativo statuto. Le funzioni esercitate dagli enti del Servizio sanitario regionale relative alle materie contenute nel programma di attività approvato dall'Amministrazione regionale sono trasferite al Centro servizi condivisi secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale.
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 14, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4406 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2006, le parole: <<nonché lavori relativi alle sedi sociali>> sono sostituite dalle seguenti: <<nonché l'acquisto di sedi sociali o lavori presso le stesse>>.
17. Le domande presentate per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 2/2006 sono integrate o modificate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 16, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pocenia un contributo straordinario, integrativo del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per l'ammontare massimo di 120.000 euro, per la copertura delle spese sostenute a seguito dello smantellamento di una struttura adibita al ricovero di cani non autorizzata e del mantenimento degli animali accolti in altre strutture autorizzate.
20. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 19 sono disposte sulla base della presentazione di un'apposita istanza, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate, annualmente, le quote da destinare alle prestazioni in favore dei soggetti audiolesi e in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro.
25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4779 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Hattiva Lab - Cooperativa sociale ONLUS di Udine un contributo di 30.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale e del progetto sperimentale di doposcuola specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento, da realizzarsi nell'anno scolastico 2007-2008.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4626 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) - Sezione di Trieste, un contributo straordinario fino a un importo massimo di 120.000 euro, a sostegno dei costi sostenuti dal predetto ente negli anni 2005 e 2006 per lo svolgimento delle attività istituzionali e di altri interventi di competenza.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei bilanci consuntivi degli anni 2005 e 2006, regolarmente approvati, e di un sintetico prospetto riassuntivo dei costi e dei ricavi riferiti ai predetti esercizi.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4632 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Al fine di potenziare il sistema informativo delle residenze per anziani e di raccordarlo con il Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR), è istituito un fondo di 250.000 euro per il biennio 2007-2008, suddiviso in 180.000 euro a favore delle strutture pubbliche e 70.000 euro a favore di quelle private.
36. Il fondo di cui al comma 35 è destinato al finanziamento di due distinti progetti unitari, uno per le residenze pubbliche e uno per quelle private.
37. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'entità del contributo. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
38. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile per le strutture pubbliche e del 50 per cento per quelle private.
39. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento rispettivamente per 180.000 euro al capitolo 4633 e per 70.000 euro al capitolo 4634 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) - Sezione provinciale di Pordenone, a sollievo degli oneri sostenuti per l'attività riabilitativa, psicologica e cognitiva, anche alla luce di quanto previsto dal piano per la riabilitazione approvato dall'Azienda sanitaria territoriale.
41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4635 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro alla Fondazione <<Bambini e Autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, per il sostegno di attività di formazione e inserimento lavorativo dei propri pazienti adulti.
43. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro il 31 marzo 2007, alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4636 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2007 di 200.000 euro alla Fondazione <<Bambini e Autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, per l'attività svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.
46. Al fine della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 45, la Fondazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata del programma dell'attività istituzionale per l'anno 2007 e del relativo quadro economico di spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla ASI - AUSER Associazione Solidarietà Isontina di Monfalcone un contributo straordinario di 30.000 euro per l'acquisto di mezzi di trasporto funzionali allo scopo sociale e all'Associazione di volontariato <<Solidea>> ONLUS di Romans d'Isonzo un contributo straordinario di 15.000 euro a sostegno delle spese riferite all'attività istituzionale.
50. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 49 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51. Per le finalità previste dal comma 49, relativamente al contributo alla ASI - AUSER Associazione Solidarietà Isontina di Monfalcone, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Per le finalità previste dal comma 49, relativamente al contributo all'Associazione di volontariato <<Solidea>> ONLUS di Romans d'Isonzo, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di cooperative sociali <<Il Mosaico>> di Gorizia un contributo straordinario di 40.000 euro per l'attivazione di progetti turistico-ambientali volti all'inserimento lavorativo di soggetti disabili.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Nuova entrata libera>> di Monfalcone un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione dei progetti denominati <<Bassa Soglia>> e <<Officina sociale>>.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa sociale <<San Mauro>> di Maniago un contributo straordinario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4644 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 59 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 26 e 27 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituiti dal comma 62, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 100.730 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4780 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 41/1996, come sostituito dal comma 67, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4783 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
71. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), nonché il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e il progetto pilota ivi previsto si intende finalizzato alle attività di cui all'articolo 44, comma 2, lettere d), e), i) e agli articoli 50 e 51 della legge regionale 6/2006.
78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Antonio Abate di Mione di Ovaro un contributo straordinario di 280.000 euro per la ristrutturazione di <<Casa Giocosa>> e delle relative pertinenze, per l'accoglienza di gruppi familiari con disagio sociale e gruppi giovanili con disabilità.
82. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4625 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
85. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
88. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4628 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<I Girasoli>> ONLUS, di San Dorligo della Valle, un contributo straordinario finalizzato ai lavori di sistemazione della sede sita a Rupingrande in comune di Monrupino, anche al fine di realizzare nuovi spazi destinati alle attività proprie del centro educativo.
90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.
91. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4629 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla delegazione Croce Rossa Italiana, Comitato locale di San Vito al Tagliamento - Azzano Decimo, e all'ASP <<Opera Pia Cojaniz>> di Tarcento un contributo straordinario di 50.000 euro ciascuna per l'acquisto di un'autoambulanza per il perseguimento delle finalità istituzionali.
93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4638 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. Per le finalità previste dal comma 95 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana per l'educazione demografica di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro a fronte delle spese sostenute per il trasferimento e l'allestimento della nuova sede del consultorio.
100. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP <<Solidarietà>> di Azzano Decimo un contributo straordinario di 150.000 euro per i maggiori oneri occorsi per la realizzazione della struttura residenziale protetta.
103. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 102 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
104. Per le finalità previste dal comma 102 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4646 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
108. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa Piccolo Principe di Casarsa della Delizia un contributo straordinario di 250.000 euro destinato a parziale sollievo dei costi che la Cooperativa ha sostenuto per l'acquisto di un immobile da destinare a nuova sede dell'attività produttiva.
110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del contratto di compravendita dell'edificio. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
111. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
112. Il contributo straordinario pluriennale disposto dall'articolo 5, comma 54, tabella C, della legge regionale 2/2006, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 4/2001, in via di interpretazione autentica, è destinato al sollievo degli oneri sostenuti dal beneficiario per lavori già eseguiti antecedentemente alla concessione del contributo stesso.
113. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 4/2001, come interpretato dal comma 112, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4882 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2006, prima della parola: <<adeguamento>> è inserita la seguente: <<acquisto,>>.
115. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 34, della legge regionale 2/2006, come da ultimo modificato dal comma 114, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
116. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi trasferiti a partire dall'anno 2004 ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), per far fronte alle nascite avvenute dall'1 gennaio 2004 anche a copertura degli oneri sostenuti per le nascite avvenute fino al 31 dicembre 2003, non ancora rimborsati dall'Amministrazione regionale.
117. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 116 fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
121. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 17/2004, le parole: <<al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai contratti collettivi dei comparti pubblici ritenuti più consoni, quali il contratto collettivo nazionale degli enti locali o il contratto collettivo del comparto della sanità pubblica, individuati>>. Al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante ai sensi del nuovo inquadramento, per effetto di applicazioni difformi da quella di cui al presente comma, è attribuito un assegno personale riassorbibile pensionabile, pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante a seguito del nuovo inquadramento, secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive modifiche.
122. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 75 da art. 3, comma 28, L. R. 22/2007
2 Parole sostituite al comma 83 da art. 3, comma 30, L. R. 22/2007
3 Parole aggiunte al comma 86 da art. 3, comma 32, L. R. 22/2007
4 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 2, comma 6, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
5 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 2, comma 10, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
6 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 2, comma 10, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
7 Parole aggiunte al comma 105 da art. 2, comma 34, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
8 Comma 69 sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
9 Parole sostituite al comma 95 da art. 9, comma 14, L. R. 9/2008
10 Parole aggiunte al comma 71 da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
11 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 9, L. R. 9/2008
12 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
13 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
14 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
15 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
16 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
17 Comma 8 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
18 Comma 9 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
19 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
20 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 16, L. R. 12/2009
21 Comma 13 abrogato da art. 10, comma 16, L. R. 12/2009
22 Parole sostituite al comma 59 da art. 2, comma 50, L. R. 22/2010
23 Parole soppresse al comma 59 da art. 2, comma 50, L. R. 22/2010
24 Parole sostituite al comma 29 da art. 9, comma 30, L. R. 11/2011
25 Comma 69 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
26 Comma 70 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
27 Comma 72 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
28 Comma 73 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
29 Comma 74 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
30 Integrata la disciplina del comma 95 da art. 9, comma 13, L. R. 14/2012
31 Parole sostituite al comma 69 da art. 9, comma 103, L. R. 14/2012
32 Comma 70 bis aggiunto da art. 9, comma 104, L. R. 14/2012
33 Comma 70 ter aggiunto da art. 9, comma 104, L. R. 14/2012
34 Comma 70 ter abrogato da art. 9, comma 187, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
35 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 32, L. R. 6/2013
36 Comma 69 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
37 Comma 70 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
38 Comma 70 bis abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
39 Comma 118 abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 6/2006.
40 Comma 67 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
41 Comma 29 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
42 Comma 30 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
43 Comma 31 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.