Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)
Art. 3
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 447.978.065 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 37, 39, 43, 60 e 62.
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2006; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il mese di settembre 2007; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il totale complessivo degli oneri IVA sostenuti nel 2006, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2007; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
d) per 350.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2007 in applicazione della seguente formula:

e) per 500.000 euro, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 95 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 95 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 10 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera b), è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2007, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a), numeri 1) e 2).
11. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo di 814.113 euro, quale trasferimento ordinario.
12. Le assegnazioni previste dal comma 5, dal comma 10 e dal comma 11, sono erogate in due rate per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli e in quattro rate per le Province; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2007; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
15. Per le finalità di cui al comma 14, gli enti interessati presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2007, indicando, per l'anno 2007, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l'onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2007.
16. Entro e non oltre i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 14, presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una dichiarazione autocertificata dal responsabile del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2007, e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l'anno 2007, l'importo di 4 milioni di euro a titolo di concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), da ripartirsi secondo criteri e modalità da definirsi con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 69, comma 3, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
18. Per le finalità previste dal comma 5, dal comma 6, lettere a), b), c), d) ed e), e dai commi 10, 11, 14 e 17, è autorizzata la spesa complessiva di 379.617.111 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. In attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006, le Province assicurano l'erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro. Il fondo è suddiviso tra le Province secondo criteri e modalità da definirsi con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 69, comma 3, della legge regionale 24/2006.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1520 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. Alle Province, ai Comuni, alle unioni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 11.765.338 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento.
27. Alle Province, ai Comuni, alle unioni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 3.217.125,53 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento.
28. Ai fini delle assegnazioni previste dai commi 25, 26 e 27, il personale inserito nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le aziende per i servizi sanitari in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'azienda ovvero il consorzio.
29. L'assegnazione prevista dal comma 24 è erogata in unica soluzione entro il mese di settembre 2007, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
30. Gli oneri derivanti dal comma 24, autorizzati con l'articolo 2, comma 29, della legge regionale 1/2005 e dall'articolo 4, comma 27, della legge regionale 2/2006, continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Gli oneri derivanti dal comma 25, autorizzati con l'articolo 2, comma 30, della legge regionale 1/2005, con l'articolo 2, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e con l'articolo 2, comma 36, della legge regionale 12/2006 continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Per le finalità connesse al concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 15.921.508 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Per le finalità connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 20.939.446 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. Le assegnazioni a favore della Comunità collinare del Friuli previste dai commi precedenti sono erogate senza l'obbligo dell'effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa.
37. Per il finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, è destinato per l'anno 2007 un fondo di 20 milioni di euro; gli interventi segnalati dagli ASTER al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, tramite le proposte di accordo-quadro sono individuati, ai fini del finanziamento, nel Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.
38. Per le finalità previste dal comma 37, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli enti interessati al percorso di cui al comma 39 segnalano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, la volontà di concordare il contenuto del protocollo d'intesa.
42. Per le finalità previste dal comma 39, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1508 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Al fine di agevolare l'avvio delle forme associative e la loro funzionale evoluzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle unioni di Comuni un fondo di 300.000 euro per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di studi di fattibilità realizzati, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l'avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all'articolo 22 e all'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni non montani, almeno cinque se parzialmente o interamente montani o almeno 15.000 abitanti, o lo sviluppo di unioni o associazioni intercomunali preesistenti. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto e il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i servizi da associare per l'avvio di nuove forme associative o lo sviluppo o l'avvio di nuovi servizi per le forme associative preesistenti, i modelli organizzativi da preferire, l'ambito ottimale della gestione, i punti di forza e le eventuali criticità della possibile gestione associata, gli obiettivi e i risultati attesi.
44. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune capofila, individuato da apposito protocollo d'intesa tra i Comuni interessati all'avvio di una nuova forma associativa, l'unione di Comuni e il Comune capofila di associazione intercomunale interessati ad uno sviluppo della forma associativa preesistente, presenta al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio; qualora lo studio abbia ad oggetto l'avvio di una nuova forma associativa tra Comuni, deve essere indicato nella domanda anche il protocollo d'intesa dal quale risultino i Comuni coinvolti e il Comune capofila.
45. L'erogazione del fondo di cui al comma 43 è disposta, in via anticipata, entro il mese di settembre 2007 e in misura pari agli oneri dichiarati, a favore del Comune indicato come capofila nel protocollo d'intesa, del Comune capofila dell'associazione intercomunale e dell'unione di Comuni; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale.
47. Per le finalità previste dal comma 43, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua, con regolamento, gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.
49. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 48.
50. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 48 rimangono in vigore le disposizioni previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres., del 28 marzo 2006 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio).
51. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2005.
52. Le disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 092/Pres., del 28 marzo 2006 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica), sono abrogate a decorrere dall'1 gennaio 2007.
53. Il trasferimento di personale tra Amministrazioni nell'ambito della costituzione di forme associative, che diano luogo anche alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire liberamente a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. Le cessazioni di personale e relativo costo non potranno, pertanto, essere valorizzate dall'ente cedente ai fini previsti dal comma 51, salvo, per il solo costo, il diverso accordo tra le parti. La disciplina di cui al presente comma trova applicazione anche nei confronti degli enti soggetti ai vincoli derivanti dal mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno ovvero da altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
54. Ai fini del conseguimento dei risparmi, previsti per l'anno 2006, dai commi 198, 204 e 204 bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), limitatamente agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che si trovano in condizioni di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.
55. Ai Comuni, risultanti dalla fusione, ai sensi della legge regionale 1/2006, non si applicano per un triennio le disposizioni sul patto di stabilità.
56. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2005, le parole <<entro un anno dall'erogazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2007>>.
57.
Il comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:
<<18. Per la ripartizione tra i Comuni del Friuli Venezia Giulia delle somme a essi dovute a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), la determinazione dell'importo da erogare in acconto avviene sulla base dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, aggiornate all'anno di riferimento, utilizzando il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato.>>.

59. All'articolo 3 della legge regionale 3/2002, il comma 19 e il comma 19 bis, come inserito dall'articolo 7, comma 28, della legge regionale 23/2002, sono abrogati.
61. Per le finalità previste dal comma 60, è autorizzato un limite di impegno di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
63. Per le finalità previste dal comma 62, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1516 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, le parole <<, che abbiano comportato assunzione di impegni da parte dell'Amministrazione regionale,>> sono soppresse e le parole <<sono conclusi da quest'ultima>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono conclusi dall'Amministrazione regionale>>.
69. Al comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2005 le parole <<Comune di Cervignano del Friuli>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comune di Aquileia>>.
70. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 69, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
71. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale), le disposizioni ivi previste si intendono riferite esclusivamente al personale degli enti locali.
73. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1618 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il sostegno di attività e iniziative socio-culturali promosse da enti e associazioni della Provincia di Gorizia.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo straordinario, per l'anno 2007, di 40.000 euro a sostegno degli oneri relativi a consulenze, studi e strumenti programmatori sostenuti dall'Amministrazione anche negli anni pregressi.
77. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1658 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per un periodo non superiore a dieci anni all'IPAB <<Villa Russiz>> di Capriva per interventi a supporto del completamento degli immobili a servizio dell'attività.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
80. Per le finalità previste dal comma 78, è autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1625 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni da 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
81. Per le finalità previste dal comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2005 e per la realizzazione di iniziative editoriali a carattere storico è autorizzata l'ulteriore spesa di 30.000 euro per l'anno 2007.
82. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 37, della legge regionale 2/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio un contributo straordinario di 70.000 euro per l'anno 2007 al fine di sostenere le attività connesse alla gestione museale e alla valorizzazione delle zone adiacenti alle aree archeologiche vincolate, da attuare anche attraverso interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici prospicienti.
84. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1663 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. I contributi di cui ai commi 72, 74, 76, 81, 83, 85 e 86 sono concessi, in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione alla Regione, entro marzo 2007, di una domanda indicante l'ammontare del contributo necessario per la realizzazione delle attività di cui ai relativi commi e corredata da adeguata documentazione probatoria.
88. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio, gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1 Comma 14 sostituito da art. 2, comma 19, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 2, comma 31, L. R. 22/2007
3 Comma 25 interpretato da art. 2, comma 28, L. R. 22/2007
4 Integrata la disciplina del comma 43 da art. 2, comma 13, L. R. 22/2007
5 Parole aggiunte al comma 62 da art. 2, comma 40, L. R. 22/2007
6 Comma 64 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
7 Comma 65 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
8 Comma 66 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
9 Comma 67 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10 Parole aggiunte al comma 72 da art. 1, comma 83, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
11 Integrata la disciplina del comma 43 da art. 10, comma 52, L. R. 9/2008
12 Comma 46 interpretato da art. 11, comma 57, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
13 Integrata la disciplina del comma 37 da art. 3, comma 33, lettera i), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
14 Comma 87 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 17/2010
15 Integrata la disciplina del comma 62 da art. 4, comma 63, L. R. 11/2011
16 Parole aggiunte al comma 86 da art. 13, comma 80, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
17 Parole sostituite al comma 87 bis da art. 10, comma 53, L. R. 6/2013
18 Parole sostituite al comma 87 bis da art. 6, comma 66, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
19 Integrata la disciplina del comma 60 da art. 52, comma 4, L. R. 20/2016
20 Integrata la disciplina del comma 85 da art. 7, comma 103, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.