Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2007.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 35, lettere a) e b), 60, 61, 62, 63 e 64, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2006.