Art. 9
(Acquisto di prodotti assicurativi)
1.I gruppi hanno la facoltą di operare nel campo dell'acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire i rischi derivanti da calamitą naturali a condizione che non acquistino titoli emessi da societą assicurative e che non ammettano le medesime tra i loro soci finanziatori.