Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 04/01/2007
Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.
Art. 8
(Norma transitoria)
1.
I gruppi hanno la facoltą di operare nel campo dell'energia elettrica dall'1 luglio 2007.