Art. 7
(Contributi ed oneri)
1.L'Amministrazione regionale, per le finalitā di cui alla presente legge e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, č autorizzata a concedere un contributo una tantum dell'importo massimo di 50.000 euro per ciascun gruppo, per sovvenzionare gli investimenti di primo impianto.
2.L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 costituisce condizione per l'accesso al contributo regionale.
3.I criteri e le modalitā di erogazione dei contributi e della loro eventuale revoca sono determinati con apposito regolamento ai sensi della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).