Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 04/01/2007

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.
Art. 5
 (Regolamento regionale)
1.La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'energia, approva il regolamento di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Il regolamento disciplina:
a)il metodo con il quale viene valutato l'esito gestionale della attività di ogni Gruppo anche in comparazione con l'esito gestionale della attività degli altri Gruppi;
b)le modalità con le quali il Gruppo pubblica on line e immediatamente l'esito di tutte le operazioni d'acquisto perfezionate per conto dei propri soci; il metodo è definito in modo tale che il pubblico possa facilmente conoscere e apprezzare l'attività del Gruppo e la possa comparare con quella degli altri Gruppi;
c)le modalità con le quali il Gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi il fatto di essere iscritto come Gruppo d'acquisto vigilato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e idoneo a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche;
d)le modalità con le quali il Gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento regionale, la sospensione e la revoca dell'iscrizione come Gruppo;
e)le modalità con le quali la Regione svolge attività di vigilanza sui Gruppi avvalendosi di Comitati regionali di sorveglianza;
f)le spese ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 7;
g)l'entità dei compensi nonché dei rimborsi spese dovuti ai componenti del CRV;
h)le modalità del funzionamento del CRV;
i)le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7, nonché i criteri per l'assegnazione dei relativi contributi.