Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 04/01/2007

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1.Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 5, fanno carico all'unitā previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2.Per le finalitā previste dall'articolo 7, comma 1, č autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unitā previsionale di base 6.4.350.1.561 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - Servizio n. 294 - Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione - spese correnti con la denominazione <<Interventi regionali in materia di consumi di energia delle utenze domestiche - di parte corrente>> con riferimento al capitolo 4376 (1.1.163.3.08.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 350 - Servizio n. 294 - Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Gruppi d'Acquisto vigilati dalla Regione Friuli Venezia Giulia>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
3.All'onere di 100.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unitā previsionale di base 5.5.350.1.215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 3977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.