Art. 1
(Finalitā e definizioni)
1.La Regione, nell'ambito delle azioni finalizzate al contenimento del costo dell'approvvigionamento energetico, promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di societā cooperative, denominate Gruppi d'Acquisto, che perseguano lo scopo di ridurre il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica e del gas delle utenze domestiche.
2.Il Gruppo d'Acquisto la cui attivitā č disciplinata dalla presente legge č di seguito denominato in breve <<Gruppo>>.
3.Il Comitato Regionale di Vigilanza di cui all'articolo 4 č di seguito denominato in breve <<CRV>>.