Legge regionale 01 dicembre 2006 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Art. 12

(Biblioteche centro sistema)

(1)(4)

1.

( ABROGATO )

2.La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti per lo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni di centro sistema bibliotecario.

(2)

3.La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema appositi finanziamenti per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.

(3)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Il comma 2 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

Il comma 3 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016