Legge regionale 01 dicembre 2006 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 26, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 16, L. R. 20/2015

Legge abrogata da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

La legge rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, c. 2, limitatamente agli artt. 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 17, comma 2, e 14.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

TITOLO II

BIBLIOTECHE

Capo I

Rete bibliotecaria regionale e sistemi bibliotecari

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 6

( ABROGATO )

(10)(11)

Note:

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 17/2008

Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 39, lettera c), L. R. 17/2008

Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014

Lettera l) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014

Lettera m) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014

Lettera i) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2014

Lettera k) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2014

10  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

11  Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Capo II

Biblioteca pubblica di ente locale

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Capo III

Biblioteca d'interesse regionale

Art. 11

(Biblioteca d'interesse regionale)

(2)(5)

1.

( ABROGATO )

2.

( ABROGATO )

3.L'amministrazione regionale concede alle biblioteche d'interesse regionale che non abbiano aderito a un sistema bibliotecario finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).

(3)

4.Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche. Si applica altresì, limitatamente al personale specializzato, l'articolo 20, comma 2.

(1)(4)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 40, L. R. 17/2008

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Il comma 3 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

Il comma 4 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016

Art. 12

(Biblioteche centro sistema)

(1)(4)

1.

( ABROGATO )

2.La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti per lo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni di centro sistema bibliotecario.

(2)

3.La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema appositi finanziamenti per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.

(3)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Il comma 2 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

Il comma 3 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 13

( ABROGATO )

(2)

Note:

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 41, L. R. 17/2008

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 14

(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)

(1)(2)(3)

1.La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;

b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;

c) adeguare gli arredi;

d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;

e) attivare il servizio bibliobus.

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 16

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 57, L. R. 15/2014

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 17

(Formazione del personale addetto alle biblioteche)

(2)(4)

1.

( ABROGATO )

(1)

2.La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 17/2008

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Il comma 2 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016

TITOLO IV

ARCHIVI

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME FINALI

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 27

( ABROGATO )

(9)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012

Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012

Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012

Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 29

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.