Art. 14
(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)
1.
La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
c) adeguare gli arredi;
d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
e) attivare il servizio bibliobus.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016