Art. 12
(Biblioteche centro sistema)
2.La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti per lo svolgimento dell'attivitą connessa alle funzioni di centro sistema bibliotecario.
3.La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema appositi finanziamenti per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2 Il comma 2 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
3 Il comma 3 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016