Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Art. 9

(Funzioni delle Province)

(9)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a)

( ABROGATA )

b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;

d)

( ABROGATA )

(4)(7)

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;

b)

( ABROGATA )

c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e)

( ABROGATA )

f)

( ABROGATA )

g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

h)

( ABROGATA )

h bis)

( ABROGATA )

(1)(2)(3)(5)(6)(8)(10)

Note:

Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 53, L. R. 17/2008

Lettera h bis) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 4/2009

Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Lettera h) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.

10  Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016