Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Art. 8

(Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)

1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia.

2. La gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorità il mantenimento e il miglioramento della diversità biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

3. Il Comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8/1973.