1.
Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
b) al comma 3 dell'articolo 7 la parola <<regionale>> è soppressa;
c) al comma l dell'articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento della Provincia>>;
d) al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Provincia>>;
e)
il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<3.Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.>>;
f) al comma 4 dell'articolo 12, le parole <<ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura>> sono soppresse;
g)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
(Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)
1. Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'
articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.>>;
h)
l'articolo 14, come modificato dall'
articolo 15, comma 4, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
(Autorizzazione alla raccolta)
1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.>>;
i)
l'articolo 15, come modificato dall'
articolo 15, comma 5, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
(Iniziative finanziate)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'
articolo 2 della legge 752/1985;
b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;
c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.
2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.
3. Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.>>;
j)
( ABROGATA )
l) al comma 3 dell'articolo 19, le parole <<Tesoreria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione>>.
1Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017