Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Capo I
 Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 4/2010 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 7, c. 1, lett. d) della medesima L.R. 4/2010.
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 57 quinquies, lettera c), L. R. 1/2004 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, comma 57 ter, L.R. 1/2004. L'abrogazione differita già disposta con l'art. 9 della L.R. 4/2010 rimane priva di effetti a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 medesimo ad opera dell'art. 6, comma 57 qtr, lett. c), L.R. 4/2010, come inserito dall'art. 1, comma 10, L.R. 5/2013.
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 . L'abrogazione differita già disposta dall'art. 6, c. 57 quinquies, L.R. 1/2004, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del c. 57 quinquies medesimo ad opera dell'art. 43, c. 1, lett. g), L.R. 28/2017.
Art. 30
1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
l'articolo 8, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:a)pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;b)fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.>>;

e)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 9/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 65/1976.
2 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, lettera hh), L. R. 9/2007 . Le modifiche apportate continuano tuttavia a trovare applicazione, per la parte concernente gli artt. 3 e 5 e il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 65/1976, sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007; per la parte concernente i commi 2 e 3 dell'art. 4, fino all'entrata in vigore del regolamento forestale di cui all'art. 95, L.R. 9/2007.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
Art. 34
1. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell'articolo 5, come sostituito dall'articolo 75, comma 5, della legge regionale 42/1996, le parole <<dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane>>
c) al comma 1 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 42/1996, le parole <<Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane>>;
e) al comma 5 dell'articolo 6 le parole <<L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ente emittente>>;
f) al comma 5 bis dell'articolo 6, come aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 39/1992, le parole <<al competente Ispettorato ripartimentale>> sono soppresse.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 38
1. Alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:
<<4.Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:
a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;
b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

Art. 39
1. Al comma 1 dell'articolo 17 (Liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 65/1976) della legge regionale 42/1995, le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate>>.
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017
Art. 44
1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
b) al comma 3 dell'articolo 7 la parola <<regionale>> è soppressa;
c) al comma l dell'articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento della Provincia>>;
d) al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Provincia>>;
f) al comma 4 dell'articolo 12, le parole <<ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura>> sono soppresse;
j)   ( ABROGATA )
k) al comma 1 dell'articolo 17, come modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, le parole <<dal Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
l) al comma 3 dell'articolo 19, le parole <<Tesoreria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione>>.
Note:
1 Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017
Art. 46
1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole <<la Regione può>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono>>;
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura e>> sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2006, le parole <<L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate>>.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 6, L. R. 25/2007
3 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 50
1.
L'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Contributi per specie forestali a rapido accrescimento)
1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.>>.

Art. 52
1. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), le parole <<dell'esercizio 2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli esercizi 2005 e 2006>>.