Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Titolo II
 Riordino di funzioni
Capo I
 Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Art. 7
 (Funzioni dei Comuni)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);
b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);
c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);
d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).
Art. 8
 (Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)
1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia.
Art. 9
Note:
1 Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 53, L. R. 17/2008
2 Lettera h bis) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 4/2009
3 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
4 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Lettera h) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
10 Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 10
 (Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare)
1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l'erogazione del contributo all'Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.
Art. 12
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;
b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;
e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;
f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;
g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;
h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;
i)   ( ABROGATA )
j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2 Lettera i) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 14/2011
Capo II
 Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia
Art. 13
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 16/2007
Art. 15
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 28, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 2, comma 35, L. R. 18/2011
Art. 18
 (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.
Art. 19
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2007
Capo III
 Riordino delle funzioni in materia di energia
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 35, L. R. 1/2007
2 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 19/2012
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 19/2012
Capo IV
 Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale
Art. 23
 (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)
3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 4, L. R. 23/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 5, L. R. 23/2007
Art. 24
 (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio)
1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.
Capo V
 Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili
Capo VI
 Soppressione di procedimenti regionali
Art. 28
 (Procedimenti soppressi)
2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui all'articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.