Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilitą, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 9
Note:
1 Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 53, L. R. 17/2008
2 Lettera h bis) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 4/2009
3 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
4 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Lettera h) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
10 Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016