Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 46
1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole <<la Regione può>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono>>;
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura e>> sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2006, le parole <<L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate>>.