Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilitā, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 39
1. Al comma 1 dell'articolo 17 (Liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 65/1976) della legge regionale 42/1995, le parole <<L'Amministrazione regionale č autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunitā montane sono autorizzate>>.