Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 35
1.
Alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola <<concessi>> sono inserite le seguenti: <<dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia>>;
b) al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<agli articoli 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 2>>.