Art. 27
(Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.